ConvenzioneTitolo I

Art. 6

In vigore dal 14 feb 1958
In materia di tasse, d'imposte e di dogane, l'estradizione sarà concessa a norma della presente Convenzione, nella misura in cui sarà così stabilito, mediante semplice scambio di note, per uno o più reati specificamente indicati.
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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-6

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