ConvenzioneTitolo I

Art. 1

In vigore dal 14 feb 1958
Convenzione d'extradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e lo Stato d'Israele Il Governo della Repubblica italiana, ed il Governo dello Stato d'Israele desiderando regolare di comune accordo le questioni relative all'estradizione ed all'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno designato a tale scopo i sottoscritti in qualità di loro Plenipotenziari debitamente autorizzati, i quali hanno convenuto le disposizioni seguenti: Le Parti Contraenti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi, secondo le norme ed alle condizioni fissate dalla presente Convenzione, gli individui che si trovano sul territorio di una di Esse e sono perseguiti o condannati dalle autorità giudiziarie dell'altra per qualsiasi reato elencato nell' e che costituisca un fatto punibile secondo la legge di ciascuna delle Parti Contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo