Convenzione›Titolo I
Art. 1
1 / 35In vigore dal 14 feb 1958
Convenzione d'extradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e lo Stato d'Israele
Il Governo della Repubblica italiana, ed il Governo dello Stato
d'Israele desiderando regolare di comune accordo le questioni relative all'estradizione ed all'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno designato a tale scopo i sottoscritti in qualità di loro Plenipotenziari debitamente autorizzati, i quali hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le Parti Contraenti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi,
secondo le norme ed alle condizioni fissate dalla presente Convenzione, gli individui che si trovano sul territorio di una di Esse e sono perseguiti o condannati dalle autorità giudiziarie dell'altra per qualsiasi reato elencato nell' e che costituisca un fatto punibile secondo la legge di ciascuna delle Parti Contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-1