Convenzione›Titolo I
Art. 8
In vigore dal 14 feb 1958
La domanda di estradizione sarà trasmessa per via diplomatica.
Alla domanda sarà allegato l'originale o la copia autentica, sia della sentenza definitiva di condanna, sia del mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato da un giudice o magistrato.
L'esposizione del fatto per cui è domandata la estradizione, il
tempo ed il luogo in cui esso è stato commesso, la sua qualifica e le disposizioni legali applicabili ad esso, saranno indicate con la maggiore possibile esattezza.
Verrà allegata inoltre una copia del testo della legge relativa ai
reati ed alle pene applicabili, nonché, per quanto possibile, i connotati dell'individuo richiesto, ed ogni indicazione atta a determinare l'identità e la nazionalità dello stesso.
Qualora si tratti di imputato, sarà inoltre allegato l'originale o
la copia autentica delle deposizioni di testi, delle dichiarazioni di periti, raccolte, sotto giuramento o meno, da un giudice o un magistrato o, in caso di domanda proveniente dall'Italia, da un ufficiale di polizia giudiziaria.
In tal caso, l'estradizione avrà luogo soltanto se, secondo le
autorità dello Stato richiesto, esistono prove sufficienti che giustificherebbero il rinvio a giudizio dell'individuo, qualora il reato fosse stato commesso nel territorio di detto Stato.
I mandati, le deposizioni o dichiarazioni raccolte, sotto
giuramento o meno, le copie di detti documenti nonché i documenti giudiziari attestanti l'esistenza della condanna, saranno ricevuti come prova valida nella procedura di esame della domanda di estradizione, se sono muniti della firma o accompagnati dalla attestazione di un giudice, di un magistrato o di un funzionario dello Stato in cui sono stati redatti, e se sono autenticati con il sigillo ufficiale del Ministro della giustizia o di un altro Ministro.
Storico versioni
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