Convenzione›Titolo I
Art. 13
In vigore dal 14 feb 1958
Qualora l'estradizione sia richiesta concorrentemente da più
Stati, sia per gli stessi fatti, sia per fatti diversi, lo Stato richiesto deciderà liberamente, tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare della possibilità di una successiva estradizione tra gli Stati richiedenti, delle date rispettive delle domande, della gravità relativa dei reati e del luogo in cui sono stati commessi.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-13