ConvenzioneTitolo I

Art. 14

In vigore dal 14 feb 1958
Quando si procederà all'estradizione, tutti gli oggetti provenienti dal reato o che possano servire quali prove, trovati in possesso dell'individuo richiesto al momento del suo arresto o scoperti ulteriormente, saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. Tale consegna, potrà aver luogo anche nel caso in cui l'estradizione non possa avvenire per evasione o per morte dell'individuo richiesto. Sono però riservati i diritti che eventualmente dei terzi abbiano acquisito su tali oggetti, i quali dovranno, all'occorrenza, essere restituiti senza spesa allo Stato richiesto, alla fine del procedimento. Lo Stato richiesto potrà trattenere provvisoriamente gli oggetti sequestrati, qualora li consideri necessari per una causa penale. Esso potrà, pure, nel trasmetterli, domandarne la restituzione per lo stesso motivo, impegnandosi a rimandarli, a sua volta, non appena possibile.
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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-14

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