ConvenzioneTitolo I

Art. 17

In vigore dal 14 feb 1958
L'individuo che sarà stato consegnato non potrà essere nè perseguito, nè punito, nè detenuto, nè sottoposto ad alcuna restrizione della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha motivato la estradizione, salvo nei seguenti casi: 1) quando, avendone avuta la libertà, l'individuo estradato non ha lasciato, entro 60 giorni dalla sua liberazione definitiva, il territorio dello Stato a cui è stato consegnato o se vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato; 2) quando lo Stato che lo ha consegnato vi acconsente. Nel caso in cui la qualifica del fatto incriminato sia modificata nel corso del procedimento, l'individuo estradato sarà perseguito unicamente se la nuova qualifica del fatto darebbe egualmente luogo ad estradizione secondo le disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-17

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