Convenzione›Titolo I
Art. 16
In vigore dal 14 feb 1958
Qualora l'individuo domandato in estradizione sia perseguito o
condannato nello Stato richiesto per un reato diverso da quello che è motivo della domanda di estradizione, detto Stato dovrà, ciò nonostante, esaminare tale domanda con la maggior possibile sollecitudine: ma la consegna dell'accusato potrà essere differita fino a quando esso abbia soddisfatto la giustizia di questo Stato.
Uno scambio di lettere fisserà le condizioni alle quali un
individuo sarà inviato temporaneamente per comparire avanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente e rinviato non appena tali autorità avranno deciso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-16