Convenzione›Titolo I
Art. 12
In vigore dal 14 feb 1958
Quando informazioni o prove complementari siano indispensabili allo
Stato richiesto per accertare che concorrano le condizioni previste dalla presente Convenzione, detto Stato, se ritenga che possa rimediarsi a tale omissione, ne darà notizia allo Stato richiedente, per via diplomatica, prima di rigettare la domanda.
Quando l'individuo di cui è domandata l'estradizione è detenuto in visto della estradizione, potrà essere messo in libertà se tali informazioni o prove complementari non sono pervenute entro 60 giorni dalla data in cui sono richieste. Tuttavia, tale termine potrà essere prolungato su domanda motivata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-12