ConvenzioneTitolo II

Art. 26

In vigore dal 14 feb 1958
L'autorità richiesta potrà rifiutare di eseguire una commissione rogatoria o di notificare un atto di procedura o una sentenza se, secondo la legge del proprio Stato, non sia competente, o se la esecuzione o la notifica siano di natura tale da ledere la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico.
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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-26

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