Convenzione›Titolo II
Art. 29
In vigore dal 14 feb 1958
La consegna degli atti di procedura e delle sentenze, nonché
l'esecuzione delle commissioni rogatorie non daranno luogo a rimborso di alcuna spesa, eccetto per quanto riguarda le indennità dei periti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-29