ConvenzioneTitolo II

Art. 29

In vigore dal 14 feb 1958
La consegna degli atti di procedura e delle sentenze, nonché l'esecuzione delle commissioni rogatorie non daranno luogo a rimborso di alcuna spesa, eccetto per quanto riguarda le indennità dei periti.
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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-29

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