Convenzione›Titolo III
Art. 34
In vigore dal 14 feb 1958
La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore alla
data dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo a........non appena possibile.
L'applicazione della Convenzione si estenderà ai reati commessi
prima della sua entrata in vigore.
Essa rimarrà in vigore fino allo spirare di un termine di sei mesi
a decorrere dal giorno in cui una delle Parti Contraenti avrà dichiarato di volerne fare cessare gli effetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-34