Art. 1

In vigore dal 14 feb 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia, e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956.
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