ConvenzioneTitolo II

Art. 30

In vigore dal 14 feb 1958
Se, in una causa penale, la comparizione personale di un testimone o di un perito è necessaria, sarà rivolta domanda a tale effetto; l'autorità competente dello Stato in cui risiede il teste o il perito lo solleciterà ad ottemperare all'invito che gli sarà fatto. In tal caso, le indennità di viaggio e soggiorno, calcolate dalla residenza del teste o del perito, saranno almeno eguali a quelle previste dalle tariffe e dai regolamenti vigenti nello Stato in cui la comparizione deve aver luogo. Su domanda del teste o del perito, potrà essergli dato dalle autorità della propria residenza, l'anticipo di tutte o parte delle spese di viaggio, che saranno successivamente rimborsate dallo Stato richiedente. Nessun teste o perito, qualunque ne sia la nazionalità, il quale, citato dalle autorità di una delle Parti Contraenti compaia volontariamente innanzi alle autorità giudiziarie dell'altra Parte, potrà essere perseguito o detenuto per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. Tale immunità avrà fine qualora, avendone avuta la libertà, il teste o il perito non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente entro 30 giorni dal momento in cui la sua presenza innanzi alle autorità giudiziarie non era più necessaria.
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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-30

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