Convenzione›Titolo II
Art. 28
In vigore dal 14 feb 1958
Su domanda espressa dell'autorità richiedente, l'autorità
richiesta dovrà informarla in tempo utile della data e del luogo in cui verrà eseguita la commissione rogatoria, affinché le parti interessate possano esercitare i diritti che sono loro riconosciuti dalla legge dello Stato in cui ha luogo l'esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-28