Convenzione›Titolo II
Art. 25
In vigore dal 14 feb 1958
Le commissioni rogatorie saranno eseguite dalle autorità,
giudiziarie. Se l'autorità richiesta è incompetente essa trasmetterà d'ufficio la commissione rogatoria alla autorità competente.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-25