Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo III

Art. 10

Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

In vigore dal 13 giu 1978
Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno esercita i poteri e le attribuzioni appresso indicati: 1) ai fini della programmazione quinquennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno: a) propone al CIPE il programma quinquennale di cui all'; b) presenta al Parlamento le relazioni sul programma quinquennale di cui all', sullo stato di attuazione e sugli aggiornamenti annuali, comunicandole altresì alle Regioni meridionali ai sensi dell'; c) comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione del programma quinquennale di cui all'; 2) nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, esercita i poteri di direttiva e di vigilanza e assicura che la loro attività sia conforme al programma quinquennale e alle direttive del CIPE; in particolare: a) risponde innanzi al Parlamento della vigilanza sulla attività della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, ne approva il bilancio con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il Tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento; b) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell', del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno; c) promuove l'eventuale scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'; d) impartisce direttive per la ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell', terzo comma; e) approva i programmi annuali per gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno e impartisce le direttive per la loro attuazione; f) autorizza la Cassa e gli enti collegati a realizzare a richiesta delle Regioni gli interventi di cui all' e propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione delle disposizioni di cui all', ultimo comma, per la ristrutturazione delle attività degli enti collegati; g) approva i programmi esecutivi dello IASM e del FORMEZ di cui agli ; 3) in relazione ai progetti speciali previsti dall': a) predispone i progetti stessi; b) sottopone i medesimi nonché quelli predisposti dalle Regioni all'approvazione del CIPE; c) provvede all'attuazione delle conseguenti deliberazioni del CIPE stesso; 4) in relazione agli interventi per l'industrializzazione: a) rilascia il parere di conformità previsto dall', quarto comma, dando comunicazione alla Cassa e agli Istituti di credito in conformità del quinto comma dello stesso articolo; b) può esprimersi in senso contrario, a termini dell', primo comma, in ordine alla concessione, da parte della Cassa, delle agevolazioni; c) propone al CIPI: - le direttive di cui all', primo comma, per la concessione dei contributi in conto capitale; - la concessione dei contributi in conto capitale di cui all', primo comma; - la indicazione dei settori da sviluppare prioritariamente e delle zone particolarmente depresse, ai fini dell'aumento del contributo previsto dall', quarto e quinto comma; - la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità al contributo in conto capitale nelle ipotesi previste dall', sesto comma; d) accerta i requisiti previsti dall', terzo comma, per la concessione delle agevolazioni; e) attua, ai sensi dell', terzo comma, le delibere del CIPI che ammettono al contributo le iniziative di grandi dimensioni; f) emana, ai sensi dell', ultimo comma, le norme per la definizione delle procedure relative alla concessione dei contributi in conto capitale; g) dispone la sospensione dell'erogazione dei contribuiti in conto interessi nei casi previsti dall', secondo comma; h) stabilisce, ai sensi dell', quinto comma, con decreto di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, i criteri e le procedure relativi alla concessione dei contributi ai centri di ricerca; i) presenta ogni anno al Parlamento una relazione analitica sullo stato di attuazione delle norme sulle agevolazioni industriali, secondo le modalità di cui all'; l) partecipa alla formulazione dei programmi finalizzati agli obiettivi della legge 12 agosto 1977, n. 675 che il Ministro per l'industria, commercio e artigianato sottopone all'approvazione del CIPI; m) partecipa all'emanazione del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale è aggiornato al 30 aprile di ogni anno il limite dimensionale relativo al capitale sociale, di cui al decimo comma dell' della legge 12 agosto 1977, n. 675; n) propone al CIPI il programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione di cui all'. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno inoltre: 1) conferisce incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro; 2) stipula convenzioni con enti pubblici e con privati per il compimento di studi e di indagini occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma quinquennale di cui all' nonché per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all' e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi; 3) esprime il parere in merito alla nomina dei presidenti dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS; 4) designa propri rappresentanti come componenti degli organi collegiali indicati nell'; 5) propone al CIPE la ripartizione tra le regioni interessate dello stanziamento di lire 2000 miliardi, ai sensi dell', secondo comma. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte: 1) del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); 2) del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI); 3) del Comitato interministeriale del credito e del risparmio (CICR); 4) del Comitato interministeriale prezzi (CIP); 5) del Comitato di gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio; 6) del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA). , c. 1°, L. n. 183/1976 , c. 3°, L. n. 183/1976 , c. 9°, L. n. 853/1971 , c. 1°, lett. b) L. n. 717/1965; , c. 8°, L. n. 853/1971, , L. n. 183/1976 , L. n. 646/1950; , c. 2°, L. n. 717/1965; , c. 8°, L. n. 853/1971 , c. 3°, L. n. 183/1976 , c. 1°, lett. d), L. n. 717/1965 , c. 2°, L. n. 183/1976 , c. 1°, lett. a). L. n. 717/1965; , c. 5°, L. n. 183/1976 , c. 1°, 2° e 3°, e , c. 2°, L. n. 183/1976 , c. 3° e , c. 3°, L. n. 717/1965 , c. 3°, 4° e 5°, L. n. 183/1976 , c. 7° e 8°, D.P.R. n. 902/1976 , c. 5° L. n. 183/1976 , c. 4°, DPR n. 902/1976 , c. 2°, L. n. 183/1976 , c. 5°, L. n. 675/1977; , c. 1°, L. n. 183/1976 Idem, , c. 1° Idem , c. 4° e 5° Idem, , c. 6° , c. 6°, DPR n. 902/1976, , c. 4°, L. n. 183/1976 , c. 3°, L. n. 183/1976; , c. 5°, L. n. 675/1977 Idem, , c. 10° , c. 2°, DPR n. 902/1976 , c. 5°, L. n. 183/1976 , D.P.R. n. 902/1976 , c. 4°, L. n. 675/1977 Idem, , c. 14° Idem, , c. 5° , c. 3°, L. n. 717/1965 , c. 4°, L. n. 614/1966; , u.c., L. n. 853/1971 , L. n. 298/1953 , c. 2°, L. n. 183/1976 , L. n. 48/1967 , c. 1°, L. n. 675/1977 , c. 3°, L. n. 717/1965 Idem , c. 2°, L. n. 517/1975 , c. 1°, L. n. 984/1977
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno | Portale Normativo