Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Capo III
Art. 7
Particolari attribuzioni delle Regioni meridionali
In vigore dal 26 ago 1978
Le Regioni meridionali esercitano ai sensi del presente testo unico le seguenti attribuzioni:
1) effettuano gli interventi di cui agli ;
2) predispongono i progetti speciali previsti dall';
3) eleggono i rappresentanti chiamati a far parte del Comitato di cui all';
4) PUNTO SOPPRESSO DAL D.L. 21 LUGLIO 1978, N. 383,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 480;
5) effettuano, ai sensi dell', il passaggio delle opere realizzate e collaudate dalla Cassa;
6) delimitano le zone che il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, riconosce particolarmente depresse ai sensi del quinto comma dell';
7) esprimono, ai sensi del primo comma dell', parere al CIPI in ordine alla individuazione delle infrastrutture da attuare in connessione con iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi;
8) possono partecipare al fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito dello ENAPI, ai sensi dell'ultimo comma dell';
9) possono esprimere ai sensi dell'ultimo comma dell' parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla domanda di credito agevolato e/o di contributo per la realizzazione di iniziative industriali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-7