Art. 7 · Particolari attribuzioni delle Regioni meridionali
Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo III

Art. 7

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Particolari attribuzioni delle Regioni meridionali

In vigore dal 26 ago 1978
Le Regioni meridionali esercitano ai sensi del presente testo unico le seguenti attribuzioni: 1) effettuano gli interventi di cui agli ; 2) predispongono i progetti speciali previsti dall'; 3) eleggono i rappresentanti chiamati a far parte del Comitato di cui all'; 4) PUNTO SOPPRESSO DAL D.L. 21 LUGLIO 1978, N. 383, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 480; 5) effettuano, ai sensi dell', il passaggio delle opere realizzate e collaudate dalla Cassa; 6) delimitano le zone che il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, riconosce particolarmente depresse ai sensi del quinto comma dell'; 7) esprimono, ai sensi del primo comma dell', parere al CIPI in ordine alla individuazione delle infrastrutture da attuare in connessione con iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi; 8) possono partecipare al fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito dello ENAPI, ai sensi dell'ultimo comma dell'; 9) possono esprimere ai sensi dell'ultimo comma dell' parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla domanda di credito agevolato e/o di contributo per la realizzazione di iniziative industriali.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-7