Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 74

Procedure per l'ammissibilità al contributo delle iniziative di grani dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture

In vigore dal 2 apr 1979
Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 15 miliardi di lire l'ammissione al contributo previsto all' viene deliberata dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa istruttoria della Cassa che si avvale degli Istituti di credito a medio termine abilitati. Tale delibera definisce anche i termini, da osservare a pena di decadenza, per la costruzione degli stabilimenti nonché, sentita la Regione interessata, le infrastrutture di uso collettivo che devono essere realizzate a carico della Cassa per il Mezzogiorno, i termini per la loro esecuzione e gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio. Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell' del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modifiche nella legge 24 maggio 1976, n. 350, il CIPI esprime la propria valutazione sulla loro conformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima. All'attuazione della delibera di cui ai precedenti commi provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno secondo i criteri e le modalità, in quanto applicabili, di cui agli . La Cassa ogni sei mesi invia al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una relazione sullo stato di esecuzione delle infrastrutture previste dai pareri di conformità con la indicazione degli impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni dalla L. 29 marzo 1979, n. 91, ha disposto(con l'art. 1)che la modifica dell'art. 69, primo alinea ha effetto dalla entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183. Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la modifca all'art. 69, comma 1, punti 3 e 4 ha effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183. Lo stesso D.L. ha inoltre disposto(con l'art. 3) che la modifica all'art. 69, comma 3 ha effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183. Lo stesso D.L. ha inoltre, disposto(con l'art. 4, comma 1) che: "I primi due commi dell'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono sostituiti, per le domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dai seguenti commi: "Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi. Il finanziamento anzidetto e' concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento e' limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, e' fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento. Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi". Lo stesso D.L. (con l'art. 4, comma 2), ha disposto che: "Il limite di 15 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 72 ed al primo comma dell'articolo 74 del citato testo unico e' elevato a 30 miliardi".

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