Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Capo III
Art. 9
Funzioni del Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali
In vigore dal 13 giu 1978
Il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali esprime il proprio parere entro il termine di 40 giorni dalla richiesta:
a) sulle iniziative legislative che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno;
b) su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE, al CIPI o al CIPAA, che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno;
c) su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle Regioni.
I pareri di cui al precedente comma possono essere inviati al Parlamento.
Il Comitato di cui al primo comma esprime in particolare pareri:
a) al CIPE, in ordine alla ripartizione tra le Regioni interessate, effettuata dal CIPE stesso, dello stanziamento di 2.000 miliardi per il finanziamento degli interventi di cui allo ;
b) al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai fini dell'autorizzazione alla Cassa e agli enti collegati a prestare alle Regioni meridionali consulenza e assistenza tecnica, anche utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate, ai sensi dell', primo e secondo comma;
c) al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in merito alle direttive sulla ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno.
Il Comitato, inoltre, formula indicazioni e proposte al CIPE ai fini dell'approvazione del programma quinquennale di cui all'.
Il Comitato, infine, indica i criteri e le modalità da osservarsi da parte della Cassa per il Mezzogiorno:
a) ai fini del trasferimento alle Regioni, ai sensi dell', delle opere già realizzate e collaudate;
b) ai fini dell'assistenza tecnica e dei contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere di cui alla lett. a) del presente comma, che la Cassa stessa fornirà per un periodo non superiore a quattro anni dalla data del trasferimento ai sensi dell'.
, c. 2°, L. n. 183/1976
Idem, , c. 2°
Idem, , c. 1° e 2°
Idem, , c. 2°
Idem, , c. 1°
Idem, , c. 5°
Idem, , c. 5° e 7°
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-9