Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 148

Trasferimento alle Regioni della gestione delle opere

In vigore dal 13 giu 1978
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, tutte le opere di cui all', già realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite, con i criteri e le modalità indicati dal Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all', alle Regioni che provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse agli enti locali e agli altri Enti destinatari tenuti per legge ad assumerne la gestione. , c. 5° e 7°, L. n. 183/1976
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Art. 148 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Trasferimento alle Regioni della gestione delle opere | Portale Normativo