Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Art. 149
Completamento di interventi
In vigore dal 13 giu 1978
Gli interventi di completamento nelle materie trasferite alle Regioni, gli interventi previsti nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 10 novembre 1971 e quelli di cui all', inclusi nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 e corredati dai relativi progetti esecutivi, sono realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell' del presente Testo Unico, mediante concessione agli enti locali e agli enti pubblici interessati.
La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata altresì, in deroga alle norme procedurali vigenti, a completare direttamente o mediante concessione agli enti locali interessati gli interventi di cui all' della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e della legge 27 gennaio 1962, n. 7, ivi compresi i restauri conservativi di edifici destinati a pubblici servizi, per un ammontare massimo di nuova spesa, rispettivamente di 40 e 80 miliardi di lire. La Cassa per il Mezzogiorno è altresì autorizzata a completare gli interventi di cui agli della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche, entro il limite massimo di 15 miliardi di lire.
Al finanziamento delle opere di cui ai precedenti commi nonché alla concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, delle agevolazioni di cui all' del presente Testo Unico a favore delle iniziative alberghiere già in esercizio alla data del 6 marzo 1976 e per le quali sia intervenuta decisione, di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all', della somma di lire 1.600 miliardi.
, c. 1°, L. n. 183/1976; , c. 2° e 3°, L. n. 853/1971
, c. 2°, L. n. 183/1976
, c. 3°, L. n. 183/1976
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-149