Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo III

Art. 30

Garanzia di cambio e oneri dipendenti da prestiti esteri

In vigore dal 13 giu 1978
La garanzia di cambio, gli oneri derivanti alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri e gli oneri eventuali derivanti alla Cassa medesima dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi di prestiti esteri, dei tassi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il CIPE, fanno carico al tesoro dello Stato, il quale ne rivarrà la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio. , c. 4°, L. n. 717/1965; , L. n. 634/1957; , L. n. 555/1959; , c. 6°, L. n. 853/1971
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-30

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Art. 30 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Garanzia di cambio e oneri dipendenti da prestiti esteri | Portale Normativo