Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo III

Art. 25

Assunzione di impegni in eccedenza agli stanziamenti

In vigore dal 13 giu 1978
In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, fronteggiando la eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui all'. , c. 2°, L. n. 546/1950
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-25

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Art. 25 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Assunzione di impegni in eccedenza agli stanziamenti | Portale Normativo