Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo III

Art. 26

Utilizzazione di disponibilità finanziarie

In vigore dal 13 giu 1978
Le somme eventualmente non impegnate dalla Cassa per il Mezzogiorno nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate agli esercizi successivi. Le somme comunque introitate dalla Cassa per il Mezzogiorno per capitali o per pagamento d'interessi, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, delle quali la Cassa medesima abbia finanziato le opere di trasformazione in luogo dello Stato, sono utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima. , c. 3°, L. n. 646/1950 Idem, c. 4°; , c. 6° e 7°, L. n. 646/1950
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-26

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Art. 26 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Utilizzazione di disponibilità finanziarie | Portale Normativo