Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Capo III
Art. 28
Operazioni finanziarie della Cassa per il Mezzogiorno
In vigore dal 13 giu 1978
La Cassa per il Mezzogiorno per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facoltà:
a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte - previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - le somme ad essa dovute dallo Stato a norma dell' per operazioni di provvista di fondi da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché presso Istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;
b) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui al primo comma dell'.
Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa per il Mezzogiorno al debitore, all'istituto Mobiliare italiano o ad altro ente delegato alle stesse funzioni, ed al Ministero del Tesoro.
La Cassa per il Mezzogiorno è inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento di cui alla lettera b):
1) ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e approvate con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio;
2) a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalità di cui al precedente n. 1.
Con decreto del Ministro per il Tesoro può essere accordata, determinandone le condizioni e le modalità, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre.
Le obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno sono assimilate, ad ogni effetto, alle obbligazioni fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.
, c. 1°, L. n. 646/1950
Idem, c. 2°
Idem, c. 3°
, u.c., L. numero 853/1971
, c. 5°, L. n. 646/1950; , D.L. n. 376/1975 conv.
L. n. 492/1975
, c. 6°, L. n. 646/1950
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-28