Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Capo III
Art. 28
116 / 173Operazioni finanziarie della Cassa per il Mezzogiorno
In vigore dal 13 giu 1978
La Cassa per il Mezzogiorno per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facoltà:
a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte - previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - le somme ad essa dovute dallo Stato a norma dell' per operazioni di provvista di fondi da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché presso Istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;
b) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui al primo comma dell'.
Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa per il Mezzogiorno al debitore, all'istituto Mobiliare italiano o ad altro ente delegato alle stesse funzioni, ed al Ministero del Tesoro.
La Cassa per il Mezzogiorno è inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento di cui alla lettera b):
1) ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e approvate con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio;
2) a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalità di cui al precedente n. 1.
Con decreto del Ministro per il Tesoro può essere accordata, determinandone le condizioni e le modalità, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre.
Le obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno sono assimilate, ad ogni effetto, alle obbligazioni fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.
, c. 1°, L. n. 646/1950
Idem, c. 2°
Idem, c. 3°
, u.c., L. numero 853/1971
, c. 5°, L. n. 646/1950; , D.L. n. 376/1975 conv.
L. n. 492/1975
, c. 6°, L. n. 646/1950
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-28