Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoTitolo IICapo I

Art. 21

Consulenza legale e difesa in giudizio

In vigore dal 18 nov 1984
La Cassa per il Mezzogiorno si avvale, per la consulenza legale e per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato.

Note all'articolo

  • Il D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre n. 775, ha disposto(con l'art. 2, comma 2) che "Con riferimento alle attivita' del commissario sono altresi' prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le disposizioni degli articoli 17,21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-21

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Art. 21 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Consulenza legale e difesa in giudizio | Portale Normativo