Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoTitolo IICapo I

Art. 17

Collegio dei revisori

In vigore dal 18 nov 1984
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un triennio. Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Presidente della Corte dei Conti fra i Consiglieri della Corte stessa. Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il tesoro. La presidenza spetta a un Consigliere della Corte dei Conti. Il Collegio dei revisori, che esercita la sua funzione a carattere continuativo presso la Cassa per il Mezzogiorno, tra gli altri poteri ha quelli di: a) vigilare sull'osservanza delle leggi da parte del Consiglio di Amministrazione; b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; c) fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa per il Mezzogiorno; d) richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Note all'articolo

  • Il D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre n. 775, ha disposto(con l'art. 2, comma 2) che "Con riferimento alle attivita' del commissario sono altresi' prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le disposizioni degli articoli 17,21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-17

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Art. 17 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Collegio dei revisori | Portale Normativo