Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoTitolo IICapo I

Art. 13

Norma istitutiva

In vigore dal 13 giu 1978
La Cassa per il Mezzogiorno, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, avente sede in Roma e propria personalità giuridica, attua, nei territori di cui all', esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell' nonché gli interventi regionali che, ai sensi dell' del presente Testo Unico, possono essere ad essa affidati dalle Regioni meridionali nelle materie di loro competenza. Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità e al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti. , L. n. 646/1950; , c. 2°, L. n. 70/1975; , c. 1°, L. n. 183/1976 , c. 3°, L. n. 646/1950
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-13

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