Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Titolo II›Capo I
Art. 15
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
In vigore dal 13 giu 1978
Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento, dello statuto, per gravi irregolarità di gestione o per la ripetuta inosservanza delle direttive di cui al primo comma, n. 2, dell' il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri può promuovere mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.
Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata ad un Commissario del Governo fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione che dovrà essere ricostituito entro sei mesi.
, c. 1°, L. n. 646/1950
, c. 1°, lett. d), L. n. 717/1965
, c. 2°, L. n. 646/1950
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-15