Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoTitolo IICapo I

Art. 14

Consiglio di Amministrazione

In vigore dal 26 ago 1978
La Cassa per il Mezzogiorno è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un presidente e da sette membri, scelti tra esperti di particolare e riconosciuta competenza ed esperienza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno dura in carica cinque anni. I membri del Consiglio possono essere riconfermati. Con le stesse procedure previste ai precedenti commi si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore generale della Cassa per il Mezzogiorno.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-14

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Art. 14 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Consiglio di Amministrazione | Portale Normativo