Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Capo III
Art. 25
113 / 173Assunzione di impegni in eccedenza agli stanziamenti
In vigore dal 13 giu 1978
In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, fronteggiando la eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui all'.
, c. 2°, L. n. 546/1950
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-25