Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Capo V
Art. 40
Attribuzioni comuni
In vigore dal 13 giu 1978
Gli enti collegati di cui al precedente articolo provvedono altresì a:
a) prestare alle Regioni meridionali, consulenza ed assistenza tecnica ai sensi dell', commi primo e secondo;
b) svolgere le attività necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico-sociale e territoriale delle Regioni meridionali, ai sensi dell', commi terzo e quarto;
c) effettuare l'elaborazione progettuale e tecnica dei progetti speciali la cui predisposizione spetta alle Regioni meridionali o al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi dell';
d) fornire al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno gli elementi di competenza ai fini del preventivo accertamento di conformità di cui all', terzo comma;
e) attuare il programma quadriennale di assistenza tecnica e formazione, di cui all'.
, c. 1° e 2°, L. n. 183/1976
Idem, c. 3° e 4°
, c. 3°, L. n. 183/1976
, c. 4°, L. n. 183/1976, e , c. 6°, D.P.R. n. 902/1976
, c. 5° e 6°, L. n. 675/1977
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-40