Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo V

Art. 40

Attribuzioni comuni

In vigore dal 13 giu 1978
Gli enti collegati di cui al precedente articolo provvedono altresì a: a) prestare alle Regioni meridionali, consulenza ed assistenza tecnica ai sensi dell', commi primo e secondo; b) svolgere le attività necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico-sociale e territoriale delle Regioni meridionali, ai sensi dell', commi terzo e quarto; c) effettuare l'elaborazione progettuale e tecnica dei progetti speciali la cui predisposizione spetta alle Regioni meridionali o al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi dell'; d) fornire al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno gli elementi di competenza ai fini del preventivo accertamento di conformità di cui all', terzo comma; e) attuare il programma quadriennale di assistenza tecnica e formazione, di cui all'. , c. 1° e 2°, L. n. 183/1976 Idem, c. 3° e 4° , c. 3°, L. n. 183/1976 , c. 4°, L. n. 183/1976, e , c. 6°, D.P.R. n. 902/1976 , c. 5° e 6°, L. n. 675/1977
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-40

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Art. 40 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Attribuzioni comuni | Portale Normativo