Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo IV

Art. 37

Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna

In vigore dal 13 giu 1978
Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali la Cassa per il Mezzogiorno istituisce nei capoluoghi regionali della Sicilia e della Sardegna appositi uffici. , c. 1°, L. n. 717/1965
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-37

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Art. 37 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna | Portale Normativo