Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Capo IV
Art. 37
Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna
In vigore dal 13 giu 1978
Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali la Cassa per il Mezzogiorno istituisce nei capoluoghi regionali della Sicilia e della Sardegna appositi uffici.
, c. 1°, L. n. 717/1965
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-37