Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoTitolo IIICapo I

Art. 45

Agevolazioni per iniziative alberghiere

In vigore dal 13 giu 1978
Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi montani, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie e per le relative attrezzature, previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente, sono concessi ai sensi dell', primo comma, lettera b), alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il Tesoro. Il tasso annuo di interesse è determinato con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, le Regioni concedono agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure forniscono agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni. Previo accertamento delle capacità tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'istituto di credito, le Regioni possono somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio della operazione integrativa. I rapporti tra le Regioni e l'istituto di credito derivanti dall'applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni. Le Regioni concedono, per le iniziative indicate al primo comma, un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo è erogato entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto di cui al primo comma, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura delle Regioni. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalle Regioni, sentiti gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio. Per le espropriazioni necessarie alla realizzazione delle iniziative indicate al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all'emanazione di norme regionali in materia. , c. 2° e , c. 1°, L. n. 717/1965; , c. 1°, lett. b), L. n. 183/1976 , c. 2°, L. n. 717/1965; art. 2 bis, D.L. n. 377/1975, conv. L. n. 493/1975 , c. 3°, L. n. 717/1965 Idem c. 4° Idem c. 6 Idem, c. 7. Idem, c. 8° , c. 4°, L. n. 853/1971
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-45

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