Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 128

Espropriazioni per iniziative alberghiere

In vigore dal 13 giu 1978
Fino all'emanazione di apposite norme regionali in materia, la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità e la procedura di espropriazione di cui all' si applicano altresì alle espropriazioni occorrenti, nei territori di cui all', per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi montani, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie, e per le relative attrezzature, previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente. , c. 4°, L. n. 853/1971
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-128

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 128 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Espropriazioni per iniziative alberghiere | Portale Normativo