Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Art. 128
Espropriazioni per iniziative alberghiere
In vigore dal 13 giu 1978
Fino all'emanazione di apposite norme regionali in materia, la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità e la procedura di espropriazione di cui all' si applicano altresì alle espropriazioni occorrenti, nei territori di cui all', per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi montani, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie, e per le relative attrezzature, previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente.
, c. 4°, L. n. 853/1971
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-128