Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 126

Sgravio degli oneri sociali e contributo in conto capitale

In vigore dal 1 feb 1979
Lo sgravio degli oneri sociali previsto a favore delle aziende industriali dall', comma nono, si applica alle imprese artigiane nelle misure e con le modalità di cui allo stesso articolo. Le imprese artigiane che promuovono iniziative industriali, godono del contributo in conto capitale di cui al secondo comma dell'.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 ha disposto (con l'art. 2) che "Il periodo massimo di applicazione dello sgravio contributivo di cui agli articoli 59, nono comma, 126, primo comma, e 129, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' stabilito in 10 anni a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-126

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Art. 126 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Sgravio degli oneri sociali e contributo in conto capitale | Portale Normativo