Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Art. 123
Piano di sviluppo aziendale della impresa agricola montana
In vigore dal 13 giu 1978
La misura massima del concorso nel pagamento degli interessi per gli imprenditori agricoli i cui piani di sviluppo siano stati approvati ai sensi dell' della legge 10 maggio 1976, n. 352, è elevata dal 9 al 12 per cento per le zone del Mezzogiorno delimitate ai sensi dell' della legge medesima; l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 per cento. La fidejussione non può in nessun caso eccedere l'80 per cento dell'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, per le operazioni di mutuo in favore di imprese localizzate nei territori di cui all' e delimitati ai sensi dell' della citata legge n. 352 del 1976.
. c. 2°, L. n. 153/1975; e , c. 1°, lett. a), L. n. 352/1976
, c. 2°, L. n. 153/1975; e , c. 1°, lett. b), L. n. 352/1976
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-123