Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Art. 123
54 / 173Piano di sviluppo aziendale della impresa agricola montana
In vigore dal 13 giu 1978
La misura massima del concorso nel pagamento degli interessi per gli imprenditori agricoli i cui piani di sviluppo siano stati approvati ai sensi dell' della legge 10 maggio 1976, n. 352, è elevata dal 9 al 12 per cento per le zone del Mezzogiorno delimitate ai sensi dell' della legge medesima; l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 per cento. La fidejussione non può in nessun caso eccedere l'80 per cento dell'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, per le operazioni di mutuo in favore di imprese localizzate nei territori di cui all' e delimitati ai sensi dell' della citata legge n. 352 del 1976.
. c. 2°, L. n. 153/1975; e , c. 1°, lett. a), L. n. 352/1976
, c. 2°, L. n. 153/1975; e , c. 1°, lett. b), L. n. 352/1976
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-123