Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Art. 131
Istituti esercenti il credito edilizio
In vigore dal 13 giu 1978
Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale per operazioni di credito edilizio da effettuarsi nei territori di cui all'.
, D.L. n. 376/1975, conv. con modif. in L. n. 492/1975
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-131