Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 131

Istituti esercenti il credito edilizio

In vigore dal 13 giu 1978
Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale per operazioni di credito edilizio da effettuarsi nei territori di cui all'. , D.L. n. 376/1975, conv. con modif. in L. n. 492/1975
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-131

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Art. 131 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Istituti esercenti il credito edilizio | Portale Normativo