Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoSez. III

Art. 134

Oneri a carico della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di opere pubbliche

In vigore dal 13 giu 1978
Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei propri programmi, la Cassa per il Mezzogiorno sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato. Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al primo comma, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che annualmente - per ciascun settore di intervento - sarà determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il Tesoro. , c. 1°, L. n. 646/1950 , c. 8°, L. n. 646/1950
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Art. 134 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Oneri a carico della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di opere pubbliche | Portale Normativo