Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoSez. III

Art. 137

Approvazione dei progetti

In vigore dal 29 nov 1980
Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno provvede, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso da una delegazione speciale, all'approvazione di tutti i progetti di massima e di quelli esecutivi di importo superiore a lire 5 miliardi nonché delle perizie di variante e suppletive d'importo superiore a lire 3 miliardi. I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi nonché le perizie di variante e suppletive di importo non superiore a lire 3 miliardi sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che, tuttavia, può essere richiesto anche per progetti inferiori a detti importi, qualora la Cassa stessa lo ritenga opportuno, in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-137

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Art. 137 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Approvazione dei progetti | Portale Normativo