Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Sez. III
Art. 139
Gestione e manutenzione delle opere
In vigore dal 13 giu 1978
Tutte le opere realizzate e collaudate dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite entro il termine di sei mesi dal loro collaudo, con i criteri e le modalità indicate dal Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all', alle Regioni che provvederanno al conseguente eventuale passaggio agli enti locali e agli altri enti destinatari, tenuti per legge ad assumerne la gestione. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata per non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento a fornire assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette, sulla base dei criteri indicati dal comitato di cui all'.
, c. 2°, L. n. 717/1965; . c. 5° e 7°, L. n. 183/1976
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-139