Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Capo III
Art. 8
Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali
In vigore dal 15 nov 1994
Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali è composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui all' del presente testo unico il comitato esprime, entro trenta giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati, da sottoporre all'approvazione del Ministro.
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Note all'articolo
- Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali" di cui al presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-8