Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 144

Interventi per la ricerca scientifica applicata

In vigore dal 13 giu 1978
Oltre agli interventi da realizzare mediante iniziative di interesse scientifico e tecnologico, attraverso i progetti speciali di cui all', e alla concessione degli incentivi di cui al comma terzo e seguenti dell' in favore dei centri di ricerca scientifica e tecnologica il CIPE, al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive, può predisporre un programma di potenziamento della ricerca scientifica, sulla base delle direttive del programma quinquennale previste dalla lettera c), dell'. Il programma è realizzato mediante progetti, formulati con la particolare collaborazione degli istituti universitari meridionali; l'onere finanziario è assunto in tutto o in parte dalla Cassa per il Mezzogiorno che ne affida l'esecuzione ad enti, istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee. All'affidamento la Cassa per il Mezzogiorno provvede mediante convenzione, la cui stipulazione è subordinata al conforme parere del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. La Cassa per il Mezzogiorno esercita il controllo nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite. , c. 1°, L. n. 717/1963; , c. 6°, L. n. 853/1971; , c. 1°, L. n. 183/1976 , c. 2°, L. n. 717/1965 Idem, c. 3°
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Art. 144 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Interventi per la ricerca scientifica applicata | Portale Normativo