Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Capo II
Art. 2
Programmazione quinquennale
In vigore dal 1 mag 1981
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva il programma quinquennale contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione dei loro effetti sulla occupazione, la produttività ed il reddito, nonché:
a) l'elencazione e la descrizione dei progetti speciali da realizzare nei territori meridionali con l'indicazione degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi;
b) le direttive generali per gli interventi finanziari e infrastrutturali di uso collettivo necessari alla localizzazione delle attività industriali;
c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, con le relative priorità settoriali e territoriali, e per il loro coordinamento con gli interventi regionali;
d) i criteri e le priorità per la predisposizione da parte delle Regioni meridionali di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale di cui all';
e) l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali già approvati, con particolare riferimento all'attività avviata, agli obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorità da osservare a livello tecnico-esecutivo;
f) le direttive per l'attuazione del programma quinquennale alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati, anche in relazione all', con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari.
Lo sviluppo delle Regioni meridionali costituisce obiettivo fondamentale del programma economico nazionale.
Note all'articolo
- Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni dalla L. 29 aprile 1981, n. 163, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "L'efficacia del programma quinquennale di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene prorogata al 30 settembre 1981". Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-2