Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Capo II
Art. 46
Attività della Cassa e degli enti collegati su richiesta delle Regioni
In vigore dal 13 giu 1978
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei rappresentanti delle Regioni di cui allo , pub autorizzare la Cassa e gli enti collegati a prestare alle Regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.
Con la stessa procedura e soltanto a richiesta delle Regioni, degli enti locali e dei loro consorzi nonché delle comunità montane, la Cassa e gli enti collegati possono essere autorizzati a realizzare, con le modalità da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate.
Ferma restando l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i limiti ed i contenuti della consulenza ed assistenza tecnica saranno definiti secondo le modalità che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipulare con le Regioni competenti. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può altresì autorizzare la Cassa e gli enti collegati a svolgere le attività necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle Regioni meridionali, nonché a prevedere progetti volti alla elaborazione dei dati di interesse degli organi regionali e degli enti dipendenti.
La Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati possono avvalersi, per l'espletamento di tale specifica attività, anche delle istituzioni già operanti nel Mezzogiorno.
, c. 1°, L. n. 183/1976
Idem, c. 2°
Idem, c. 3°
Idem, c. 4°
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-46