Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoTitolo IIICapo I

Art. 44

Interventi delle Regioni e relativi stanziamenti

In vigore dal 13 giu 1978
Gli interventi delle Regioni finanziati ai sensi del successivo comma si attuano mediante: a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate dal progetto esecutivo, trasferite alle Regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione; b) la concessione da parte delle Regioni delle agevolazioni di cui all' riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976; c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e settori produttivi. Al finanziamento di tali interventi si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all', di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le Regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni, sentito il Comitato di cui all', nonché con il fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui al precedente . Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma saranno considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura meridionale. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerità di attuazione dei progetti di sviluppo regionali, nonché delle altre opere di competenza regionale finanziate con i fondi anzidetti, le Regioni interessate hanno facoltà di avvalersi delle procedure riguardanti l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, previste all', e, per quanto applicabili, agli , commi primo, terzo, quinto, sesto e settimo, anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato in materia di contabilità regionale. , c. 1°, L. n. 183/1976 Idem, c. 2° Idem, c. 3° Idem, c. 4°
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